L’art. 46 del D.L. 18/2020, convertito con Legge 27 del 24 aprile 2020, ha previsto, per il periodo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, a far data dal 17 marzo, la ̀ , la .. e il ̀ e ha regolato, da ultimo, la ̀ , , .
Quindi, le imprese non possono dar corso al licenziamento per c.d. motivi “economici” ma, tuttavia, il licenziamento risulta essere giustificato per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, così come dispone l’art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604.
Purtuttavia, se la legge blocca i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, restano perfettamente lecite, al ricorrere dei presupposti, tutte le tipologie di licenziamento estranee al giustificato motivo oggettivo, di tal ché la disposizione in parola non trova applicazione relativamente al licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova, la giusta causa, il giustificato motivo soggettivo, il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e il superamento del periodo di comporto.
Allo stesso tempo, restano lecite le altre modalità di recesso dal contratto di lavoro e, per l’effetto, saranno sempre possibili le risoluzioni consensuali del rapporto, oppure le dimissioni del lavoratore.