La disciplina dettata dal Governo muove dall’ambizione di contrastare le conseguenze previste, per effetto della pandemia, in ordine all’attesa diminuzione della produzione industriale, al fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese, tenuto conto del forte aumento delle sofferenze bancarie, già gravate per effetto della crisi risalente al 2008.
Le misure del Governo – in aderenza alle iniziative adottate a livello comunitario e nazionale – giungono ad attribuire alle banche il ruolo di strumento di sostegno per offrire soluzioni agli operatori del mercato, siano essi impegnati nel settore produttivo e/o distributivo, al fine di fronteggiare le conseguenze sopra indicate.
Gli interventi normativi sono stati adottati a favore di imprese e famiglie ed il loro impianto condivide la considerazione che il disagio economico determinato dallo stato pandemico in corso, possa provocare, ex art. 1218 c.c., quella causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore.
E’ prevista la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo, sia ipotecario che fondiario, stipulato con la banca per l’acquisto della “prima casa“; di tale misura possono giovarsi anche i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, per i disagi economici determinati dalle restrizioni subite nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Per il periodo della sospensione – che può essere al massimo di 18 mesi, anche non continui – sono dovuti gli interessi compensativi nella misura del solo 50% calcolati sul debito residuo, con il tasso contrattuale già pattuito.
L’impianto degli interventi per tali soggetti, attiene da un lato, alla moratoria straordinaria e, dall’altro, alla possibilità di accedere al credito bancario beneficiando della copertura del Fondo di Garanzia.
Nei confronti delle imprese, micro, piccole e medie è prevista la possibilità che chiedano alle banche con le quali intrattengono rapporti la moratoria straordinaria dei finanziamenti e delle linee di credito, purché non siano deteriorati; i rapporti, cioè, non debbono ricadere nella categoria delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni scadute o sconfinanti.
Le misure di sostegno finanziario nei confronti di tali soggetti, prevedono, altresì, che essi possano beneficiare, della copertura del Fondo di Garanzia per ulteriore accesso al credito; la copertura assicurativa è concessa a titolo gratuito e la sua consistenza varia a seconda di vari indici.
Si prevede, altresì, la possibilità di rinegoziare i rapporti bancari in corso.