Nell’alveo della normativa di emergenza, il recente Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) è intervenuto nell’ambito della crisi di impresa, supportando aziende e società non soltanto sotto il profilo finanziario ma anche in sede di regolazione di eventuali patologie incidenti sulla vita delle stesse.
Per l’effetto, l’art. 10 del citato D.L. ha previsto l’̀ 9 2020 30 2020, con la precisazione per cui tale norma non possa trovare applicazione nei casi in cui la richiesta di fallimento sia azionata dal Pubblico Ministero e nella ipotesi in cui lo stesso demandi al Tribunale l’adozione di provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 15 della Legge Fallimentare.
Ancora, ’ del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, .. ’, salvo specifiche disposizioni già pienamente operanti, ̀ 2021 e, a tal riguardo, si collegano le norme di cui agli artt. 6 – 7 – 8 D.L. n. 23/2020 disciplinanti, rispettivamente, le disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale sociale, sui principi di redazione del bilancio nonché in materi di finanziamenti della società.
Da ultimo, il D.L. ha adottato una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica prevedendo la 23 2020 31 2021.